L’operazione con la garanzia pubblica.

L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero perché, in caso di insolvenza,la banca viene risarcita dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, L’impresa che ha bisogno di un finanziamento per lo svolgimento della sua attività può chiedere alla banca di garantire direttamente dallo Stato.

Le imprese possono beneficiare dell’intervento per ogni tipo di esigenza finanziaria.

Può essere garantita qualsiasi tipologia di operazione, purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa.

Possono accedere alla garanzia le PMI, comprese quelle artigiane, ubicate sul territorio nazionale anche per investimenti all’estero.

Sono ammissibili le imprese appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione, ad oggi, dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, dell’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera e della siderurgia.

Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia l’impresa non ha un contributo in denaro ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che interviene fino al 60 (o all’80% in alcuni casi) del finanziamento richiesto, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro.

Il Fondo di Garanzia è destinato alle imprese valutate “economicamente e finanziariamente sane” sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile.

La valutazione del merito di credito ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio o delle dichiarazioni fiscali degli ultimi due esercizi.

Per le operazioni di consolidamento delle passività a breve e nel caso di acquisizione di partecipazione il Fondo acquisisce ulteriori informazioni relative alle singole operazioni di finanziamento.

A partire dall’ 11 gennaio 2010 il Fondo di Garanzia ha adottato criteri più flessibili per valutare le imprese.

Sono infatti previsti parametri di valutazione più elastici per le operazioni a breve termine (elevato l’importo ammissibile fino al 25% del fatturato attestato nell’ultimo bilancio), per le operazioni di importo ridotto fino a 25 mila euro effettuate da start up (acquisizione del solo conto economico previsionale dell’impresa beneficiaria, fermo restando l’obbligo di presentare il business plan), per la procedura semplificata (elevato l’importo ammissibile fino al 30% del fatturato dell’impresa, ovvero al 20% nel caso dei finanziamenti fino a 36 mesi) e per il microcredito (elevato a 100.000 euro l’importo massimo ammissibile ed estesa la procedura anche alle imprese che presentano una perdita in uno degli ultimi due bilanci approvati).

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